IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  4,  comma 1  della  legge 3 agosto 2007, n. 123, che
prevede   la  realizzazione  del  coordinamento  delle  attivita'  di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  Visti  gli  articoli 23  e  27 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
14 ottobre 1997, n. 412;
  Ravvisata  l'esigenza  di garantire l'uniformita' dell'attivita' di
prevenzione  e  vigilanza  della pubblica amministrazione su tutto il
territorio  nazionale, anche al fine di individuare le priorita' e le
modalita'   dei   rispettivi   interventi   nonche'  le  sinergie  da
sviluppare;
  Acquisita  l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 20 dicembre
2007;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  della  salute  e del lavoro e della
previdenza sociale;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                     Attivita' di coordinamento
  1.  I  Comitati  regionali di coordinamento, d'ora in poi Comitati,
istituiti presso ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'art.
27  del  decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626, svolgono i
propri  compiti  di  programmazione e di indirizzo delle attivita' di
prevenzione  e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri
formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro
e  della  previdenza  sociale  e dalle regioni e province autonome di
Trento  e  di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorita'
d'intervento delle attivita' di prevenzione e vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
  2.  Il Comitato e' presieduto dal presidente della giunta regionale
o  da  un  assessore  da  lui  delegato,  con la partecipazione degli
assessori  regionali  competenti  per  le  funzioni  correlate e deve
comprendere  rappresentanti, territorialmente competenti: dei servizi
di  prevenzione  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  delle aziende
sanitarie locali, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
(ARPA),  dei  settori  ispezione del lavoro delle direzioni regionali
del  lavoro,  degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle
agenzie  territoriali  dell'Istituto  superiore  per la sicurezza sul
lavoro  (ISPESL), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici
periferici  dell'Istituto  di  previdenza  per  il  settore marittimo
(IPSEMA),  degli  uffici  periferici  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale  (INPS),  dell'Associazione  nazionale dei comuni
d'Italia (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e rappresentanti
degli  uffici di sanita' aerea e marittima del Ministero della salute
nonche' delle autorita' marittime portuali ed aeroportuali.
  3.  Ai  lavori  del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei
datori  di  lavoro  e quattro rappresentanti dei lavoratori designati
dalle  organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a livello regionale.
  4.  Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi e
svolge le seguenti funzioni:
    a) sviluppa,  tenendo  conto  delle  specificita' territoriali, i
piani   di   attivita'  e  i  progetti  operativi  individuati  dalle
Amministrazioni a livello nazionale;
    b) svolge  funzioni di indirizzo e programmazione delle attivita'
di   prevenzione   e   di   vigilanza   e   promuove  l'attivita'  di
comunicazione,  informazione,  formazione  e  assistenza  operando il
necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
    c) provvede  alla raccolta ed analisi delle informazioni relative
agli  eventi  dannosi  e  ai rischi, proponendo soluzioni operative e
tecniche  atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
da lavoro;
    d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i
comportamenti  dei  datori  di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita'  sociale,  dei  lavoratori  e  di  tutti  i  soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente.
  5.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  di quanto disposto dal
presente  articolo si  provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
previste dalla legislazione vigente.